Cosa è cambiato dal 26 settembre 2015
Scopri tutti i cambiamenti introdotti dalla normativa ErP, le etichette energetiche obbligatorie e i requisiti minimi di efficienza previsti per i prodotti per il riscaldamento
Dal 26 settembre 2015, per poter essere immessi sul mercato, i sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dovranno rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica e di emissioni di CO2 ed essere corredati di apposita etichetta energetica, per una trasparente informazione nei confronti dei consumatori.
Dovranno, cioè, essere in linea con le normative ErP – Energy Related Products.
I prodotti coinvolti, le modalità e i tempi di applicazione sono riassunti nelle tabelle seguenti:
ErP
(Regolamento N. 813/2013)
ErP
(Regolamento N. 811/2013)
liquido o gassoso
pompe di calore
pompe di calore a bassa
temperatura
cogenerazione
liquido o gassoso
pompe di calore
pompe di calore a bassa
temperatura
cogenerazione
ErP
(Regolamento N. 814/2013)
ErP
(Regolamento N. 812/2013)
serbatoi per l’acqua calda
Per saperne di più:
I requisiti prestazionali degli apparecchi per il riscaldamento sono riferiti all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ηs) e per l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (ηwh), nel caso si considerino anche sistemi misti per la produzione combinata di acqua calda sanitaria.
Tali parametri individuano il rapporto fra la domanda di riscaldamento dell’ambiente in una data stagione, erogata da un apparecchio, ed il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda. Inoltre, includono alcuni fattori correttivi relativi ai controlli di temperatura, al consumo ausiliario di elettricità, all’eventuale consumo del bruciatore e ad altre dispersioni.
I requisiti prestazionali degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria sono anch’essi riferiti al parametro ηwh, ma le misurazioni tengono conto dei profili di carico (calcolati come una sequenza determinata di prelievi di acqua) dichiarati dal costruttore secondo quanto illustrato di seguito.
Il rispetto delle prestazioni richieste, che contribuiscono a determinare le classi energetiche dei prodotti, è demandato all’esclusiva responsabilità dei costruttori, in quanto non è prevista la certificazione da parte di terzi. L’unica eccezione è rappresentata dai rendimenti in riscaldamento delle caldaie a gas e a gasolio per le quali rimangono in vigore i requisiti di certificazione di parte terza previsti dalla Direttiva 92/42/CEE.